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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Competenza per materia

Il Tribunale per i Minorenni esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (cd. “best interest of the child”). Sulla scorta di tale principio, informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, occorre garantire che ogni decisione che riguardi quest’ultimo sia finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del minore e a privilegiare l’assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. In tal senso, il “best interest of the child” viene ad assumere anche la natura di una procedural rule, volta a garantire anzitutto la “voce” della persona di età minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto in prima persona.   

Competenza civile  

In campo civile le competenze del Tribunale per i Minorenni si ricollegano, in primo luogo, alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono. In tali casi, il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o struttura di tipo familiare o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità in vista dell’inserimento definitivo in un'altra famiglia (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).  

I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni pregiudizio possono concernere altresì la nomina di un tutore o alla designazione di un curatore speciale che assista il minore nel processo in contraddittorio con i genitori. Tale ultima ipotesi si verifica nel caso in cui non possano essere compiuti dai genitori, o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, atti a tutela del suo interesse, per un conflitto di interessi sorto tra questi soggetti ed il minore stesso o per l’incapacità degli ultimi ad esercitare le responsabilità genitoriali (a seguito di procedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale).   

È bene precisare che la competenza del T.M. in materia civile non è esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare).  

Per quanto concerne l’istituto della adozione, il Tribunale per i Minorenni è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa. Il Tribunale per i Minorenni, inoltre, dichiara l'efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniere in conformità alla convenzione dell'Aja e a convenzioni bilaterali con altri Paesi. Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro nel luogo di residenza estera. È competente anche nelle cause di affidamento dei figli contesi, nati da un rapporto di convivenza.  

  

Competenza amministrativa  

Il Tribunale per i minorenni ha il potere di disporre misure rieducative nei confronti di minori di 18 anni che si abbiano dato “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere”. Leggendo le diverse disposizioni che oggi disciplinano questo particolare istituto della giustizia penale minorile, possiamo sinteticamente affermare che le misure amministrative di rieducazione trovano concreta applicazione nei confronti di minori di 18 anni che:  

1. pongono in essere comportamenti pregiudizievoli per la loro salute psicofisica;  

2. vengono plagiati da soggetti adulti;  

3. risultano essere non imputabili, ma che hanno commesso reati che per quantità e qualità fanno ritenere che la loro personalità si stia formando secondo modelli criminali.  

Oltre a ciò, ex art.26 del R.D.L. n.1404 del 1934, le misure amministrative di rieducazione possono, altresì, essere applicate anche nei confronti del minore non autore di reato che abbia subito una condotta pregiudizievole da parte di genitori, del minore autore di reato al quale non è possibile applicare una custodia cautelare, nel caso di difetto di imputabilità, nel caso di concessione del perdono giudiziale o di sospensione condizionale della pena.  

Le misure amministrative di rieducazione appartengono infatti alla famiglia delle misure ante delictum. Si tratta di misure che possono essere adottate nei confronti di chi non ha necessariamente già commesso un fatto reato. Queste misure soddisfano una funzione puramente educativa, ossia cercano di evitare, anzi, prevenire la commissione di un reato da parte di un soggetto minorenne.  

La disciplina è oggi contenuta nell’art. 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 193 che annovera tra le misure amministrative rieducative: l’affidamento del minore al servizio sociale minorile e  il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.  

Ai servizi sociali viene, quindi, affidato il compito di controllare il minore, di aiutarlo nel superamento di ostacoli e difficoltà e di riferire periodicamente, per iscritto o oralmente, al tribunale l’andamento del ragazzo. Le misure amministrative di rieducazione, ex art. 29 R.D.L. n. 1404 del 1934, non hanno una durata minima, ma possono durare massimo fino ai 18 anni. Tuttavia, al minore viene data la possibilità di manifestare il proprio consenso alla prosecuzione di tale istituto fino ai 21 anni.  

  

Competenza penale  

In materia penale giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto durante la minore età, anche se commesso in concorso con persone adulte. Il Tribunale per i Minorenni ha perciò competenza esclusiva per i reati commessi dai minorenni e in questo ambito esercita anche le funzioni di Giudice dell’Esecuzione, Tribunale di Sorveglianza e di Tribunale della Libertà.  

Il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore  non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.). In questi casi, tuttavia, può essergli applicata la misura di sicurezza delle prescrizioni, della permanenza in casa ovvero del collocamento in comunità qualora se ne accerti la pericolosità sociale.  

Il Tribunale per i minorenni di Trento è territorialmente competente per tutti i reati commessi da minorenni su tutto il territorio della provincia di Trento.  

Proprio in considerazione della minore età dell'autore del reato e della sua personalità ancora in evoluzione, il procedimento penale, pur essendo regolato, come quello previsto a carico di soggetti maggiorenni,  dalle norme  del codice di procedura penale, presenta le particolari specificità disposte dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 per adeguarlo alla personalità  e alle esigenze educative  del minorenne, ed evitare – per quanto possibile – l'impatto “traumatico” dell’imputato minorenne con il sistema giudiziario.  

Una simile impostazione si pone in linea con i principi dettati dalla Carta costituzionale che all’art. 31 co. 2 impone alla Repubblica di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.   

Il favor minoris che ispira il procedimento penale minorile ne caratterizza ogni fase e trova compiuta attuazione:   

nel fatto che il dibattimento si svolge regolarmente a porte chiuse;   

nel divieto di pubblicazione e/o divulgazione di immagini che permettano l’identificazione del minore;  

nella consapevole partecipazione del minore alle attività processuali (in tal senso ne può essere disposto l’accompagnamento coattivo – art. 31 co. 1DPR 448/88);    

nelle maggiori garanzie in materia di limitazioni della libertà personale che devono tener conto delle esigenze educative del minore;   

nel sistema sanzionatorio, particolarmente attento alla realizzazione della funzione rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.).   

Nel corso del processo è garantito un adeguato supporto al minore imputato che viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. È assicurato altresì nel corso del giudizio un adeguato sostegno affettivo e psicologico attraverso la presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale o altre persone idonee, che possono essere autorizzate a prestare la propria assistenza.   

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