Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
L'art. 403 è una disposizione del Codice Civile che prevede l’intervento in autonomia della pubblica autorità al fine di garantire la protezione e la sicurezza alle persone minori di età rispetto a pericoli gravi e immediati nell’attesa di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
La norma trova applicazione in via residuale nelle ipotesi di urgente necessità in cui non sia possibile un provvedimento dell’autorità giudiziaria in applicazione degli artt. 330 c.c. (“decadenza della responsabilità genitoriale sui figli”) o 333 c.c. (“condotta del genitore pregiudizievole ai figli”).
Titolare del potere di attuazione del provvedimento di cui all’art. 403 c.c. è genericamente la “pubblica autorità” amministrativa: sindaco, servizi sociosanitari locali o autorità di pubblica sicurezza. Il Pubblico ministero minorile in materia civile ha unicamente poteri di impulso processuale, per cui non è legittimato a emanare provvedimenti urgenti a tutela dei minori.
La norma tutela i casi di allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare: si è chiarito come l’ipotesi prevista dall’art. 403 c.c. riguardi sia i casi di allontanamento da entrambi i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale), sia quelli di allontanamento da uno solo.
L’allontanamento e il conseguente collocamento coercitivo costituiscono un provvedimento provvisorio, come tale destinato a essere efficace fino a che l’autorità giudiziaria emetta quello definitivo. Il Tribunale per i Minorenni ha una competenza di carattere generale nel convalidare i provvedimenti urgenti in materia di protezione dei minori.
I presupposti applicativi che giustificano l’intervento della pubblica autorità sono i seguenti:
Nel 2021 (legge 26 novembre 2021, n. 206, di delega al Consiglio dei Ministri per una generale riforma del processo civile) il legislatore è intervenuto riscrivendo quasi integralmente l’art. 403 c.c. nell’ottica di una maggiore procedimentalizzazione e controllo in sede giurisdizionale.
Sono stati pertanto stabiliti termini e tempi certi di ogni passaggio procedimentale.
Entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento è tenuta a trasmetterlo al Pubblico ministero minorile territorialmente competente, con una relazione espositiva delle ragioni dell’intervento e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione.
Nelle settantadue ore successive, il Pubblico ministero minorile chiede al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento, potendo formulare richieste di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 c.c. e seguenti. In alternativa, può valutare di revocare il collocamento in protezione.
Entro le quarantotto ore successive, il Tribunale per i Minorenni, con decreto del giudice monocratico (presidente o giudice delegato), provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina un curatore speciale per il minore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro il termine di quindici giorni.
Il Pubblico ministero, anche tramite polizia giudiziaria, provvede quindi entro quarantotto ore alla notifica del ricorso e del decreto agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale.
All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Decorsi quindici giorni dall’udienza di comparizione, il Tribunale per i Minorenni, stavolta in composizione collegiale, sarà tenuto a emettere il decreto di conferma, modifica o revoca del precedente decreto di convalida.
Il mancato rispetto dei predetti termini evidenziati comporta la perdita di efficacia del provvedimento della pubblica autorità, compensata dalla possibilità di adottare comunque i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore da parte del Tribunale per i Minorenni.
I minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) non rientrano nella previsione dell’art. 403 c.c., non avendo in Italia un genitore o persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale.
Si rinvia alla lettura integrale della nuova formulazione dell’art. 403 c.c.
Inviare una email all’indirizzo penale.tribmin.trento@giustizia.it indicando gli estremi del procedimento. Si può già allegare richiesta di copie, rinvenibile nel sito. Verrà comunicato l’ammontare dei diritti di cancelleria da pagare con PAGO PA e indicata la data per il ritiro delle copie.
Si, il delegato dovrà presentarsi in cancelleria penale munito di delega e copia del documento del delegante.
La consegna ed il ritiro dei corpi di reato può avvenire da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Al di fuori di tali orari / giornate è consigliabile un previo appuntamento concordato al numero 0461/237221 o all'indirizzo di posta elettronica: affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it
E' lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia esiste il casellario centrale che è il terminale di tutti i casellari locali. L'ufficio del casellario giudiziale (istituito presso le competenti Procure della Repubblica) rilascia i certificati penali su richiesta delle autorità giudiziarie e/o amministrative, o dei singoli privati, che possono richiedere – per i fini di legge – il rilascio del proprio certificato penale.
Il procedimento minorile si articola attorno alla figura del minore/indagato -minore/imputato, ossia quel soggetto, infradiciottenne, che ha commesso ovvero ha tentato di commettere un reato.
Nel Tribunale per i Minorenni l'unico giudice monocratico è il G.I.P., mentre G.U.P. e giudice dibattimentale sono organi collegiali, a prescindere dal titolo di reato per il quale si procede. Il Collegio è infatti composto, oltre che da giudici togati (uno – GUP; due – Dibattimento) anche da giudici onorari, un uomo e una donna, esperti in materia, che hanno il compito specifico di contribuire alla valutazione della personalità del minore.
Caratteristica del processo minorile è infatti quella di recuperare gli aspetti positivi del minore nell’ambito di un percorso penale il meno possibile traumatizzante.
Al processo nei confronti dell'imputato minorenne partecipano gli esercenti al responsabilità genitoriale (genitori o tutore) e gli operatori del USSM (ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni dell'amministrazione della giustizia- art. 6 d.p.r. 448\88).
Quanto ai genitori la loro presenza è prevista al fine di garantire, secondo l'art. 12 d.p.r. 448\88, assistenza affettiva e psicologica al minore, ma non è infrequente che venga loro richiesta una collaborazione più attiva sia per acquisire maggiori elementi di conoscenza sul giovane, sia per stimolare il coinvolgimento di tutto il nucleo familiare negli interventi a sostegno del minore.
In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità giudiziaria minorile (Tribunale e Procura) si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (USSM) e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Tali servizi hanno il compito di relazionare sulle condizioni di vita personali e familiari del minore, sulla sua personalità, di proporre le attività più utili per il minore e predisporre, ove possibile, un progetto educativo individualizzato.
L’art. 12 bis DPR 448/88 (per come modificato dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n.267) prevede altresì: “Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale”
Non è prevista la costituzione di parte civile della persona offesa .
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23 DPR 448/88, può essere disposta la misura della custodia cautelare (si veda infra).
Va dunque osservato che, a differenza che per il procedimento ordinario, l’arresto in flagranza del minorenne è sempre facoltativo (art. 16).
Nell’avvalersi di tale facoltà, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, devono tener conto sia della gravità del fatto che della età e della personalità del minorenne.
e’ consentito altresì il fermo del minorenne (art. 17), purché sia indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.
Le indagini preliminari
Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale e hanno inizio quando una notizia di reato perviene alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero. Vengono svolte dal P.M., dalla P.G. e, a seguito della Legge n. 397/2000, anche dal difensore e hanno la finalità di consentire al P.M. di verificare se sussistono elementi idonei a sostenere un’accusa (esercizio dell’azione penale) e a formulare una richiesta di rinvio a giudizio o se invece, in loro assenza, sia opportuno chiedere l’archiviazione della notizia di reato.
I poteri che spettano al pubblico ministero in fase di indagini sono quindi molteplici (potere di disporre perquisizioni, intercettazioni, sentire persone informate sui fatti, disporre l’interrogatorio dell’indagato, richiedere misure cautelari).
Diretto interlocutore del PM nella fase delle indagine è Giudice per le Indagini Preliminari, organo monocratico, che interviene per convalidare arresti, fermi e accompagnamenti dei minori, ovvero per disporre nei loro confronti l'applicazione di una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero. Il GIP è competente altresì per disporre intercettazione e autorizzazioni al rilascio di tabulati telefonici.
Su richiesta del Pubblico Ministero, il Gip inoltre pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/88), quando risulta che il fatto di reato è tenue e che il comportamento posto in essere dal minore è stato occasionale.
L'udienza preliminare
E' celebrata dal Giudice per l’Udienza Preliminare – organo collegiale composto da un giudice togato e da due giudici onorari – ed è finalizzata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio di un minore formulata dal pubblico ministero, cioè a pronunciarsi sulla necessità che venga sottoposto a processo.
Nel processo minorile l'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento.
Infatti, con il consenso dell'imputato, il GUP può pronunciare:
Può disporre il rinvio a giudizio dell’imputato.
Non è previsto il patteggiamento per gli imputati minorenni.
Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando il Giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato, sospende il processo nei suoi confronti, disponendo che egli segua un percorso rieducativo (cd. messa alla prova) secondo un programma concordato con gli operatori dei servizi sociali (USSM), al fine di verificare se, con il sostegno dei servizi sociali, riuscirà ad orientare la sua condotta su modelli di civile convivenza (per la maggiori informazioni sulla messa alla prova, vedi infra).
All'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. In caso negativo il processo riprende il suo corso.
Il dibattimento
Si celebra dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari quando non è stato possibile definire il procedimento all'udienza preliminare e il giudice dispone il rinvio a a giudizio. L’udienza si svolge secondo le regole del giudizio ordinario, con le ulteriori peculiarità rappresentate dal fatto che l’udienza dibattimentale è, di regola, tenuta a porte chiuse, e che l’esame dell’imputato è tenuto dal presidente.
L'esecuzione della pena
E' affidata sia ad un Collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari sia ad un Magistrato in composizione monocratica, e riguarda i soggetti condannati per reati commessi nella minore età.
La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato.
In tale fase si applicano integralmente le norme previste dalla L. 354\75 dell'ordinamento penitenziario.
Per quanto concerne le misure cautelari, esse sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura penale e sono subordinate al necessario rispetto delle esigenze di studio e di vita del minore.
La custodia cautelare in carcere (art. 23 D.P.R. 448/88) è prevista per le sole ipotesi di reato più gravi (delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g) del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 DPR 309/90), ed è subordinata al ricorrere delle seguenti esigenze cautelari:
Oltre alla custodia cautelare in carcere, la normativa consente l’applicazione delle seguenti misure coercitive:
La sospensione del processo è disposta con ordinanza nel corso dell’udienza preliminare o in dibattimento e l’istituto prevede che il minorenne venga messo alla prova sulla base di un progetto educativo predisposto dai servizi sociali minorili, per un determinato periodo di tempo entro il quale il minore svolge attività non retribuita funzionale alla sua rieducazione. In particolare, si tratta di attività che riguardano lo studio o il lavoro, ma anche lo sport, attività sociali o di volontariato. Inoltre è previsto anche che il giudice possa impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa (art. 28, comma 2 d.P.R. 448/88). L’esito positivo della messa alla prova comporta l'estinzione del reato. La sospensione è revocata laddove vi siano gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità giudiziaria minorile (Tribunale e Procura), con il consenso dell'autore e\o della vittima del reato può attivare il percorso di mediazione penale e inviare il caso al Centro di Giustizia Riparativa istituito presso la Regione Trentino Alto Adige per verificare la fattibilità del percorso mediativo.
La mediazione penale: “è il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)” (Raccomandazione (99)19 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999).
Si tratta di un procedimento informale ispirato alla segretezza delle dichiarazioni, in cui le parti, guidate da un’equipe di esperti, hanno la possibilità di incontrarsi, discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, e progettare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente anche impegni volontari di riparazione – simbolica o materiale – del danno causato”.
L’ADESIONE E’ SPONTANEA e LIBERA e può essere revocata in ogni momento.
Il perdono giudiziale è previsto dall’art. 169 del codice penale.
Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato, che trova applicazione solo ed esclusivamente nei confronti di un imputato minorenne e che consiste nella rinuncia dello Stato alla condanna di quest’ultimo in considerazione della sua età, al fine di consentirgli un più rapido recupero sociale.
Il perdono giudiziale può esser concesso solo se il giudice ritiene di poter applicare, in concreto, una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione o una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, di ammontare non superiore 1549,37 euro. Condizione essenziale per l’applicazione del perdono giudiziale è la ragionevole presunzione da parte del giudice che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del minore, lasciando presupporre, quindi, una sua buona condotta per il futuro.
La sentenza di perdono giudiziale pur escludendo la punibilità del minore presuppone un accertamento della sua colpevolezza e produce alcuni effetti pregiudizievoli.
Infatti, il precedente penale resterà iscritto nel casellario giudiziale sino al compimento del ventunesimo anno di età e, in ogni caso, nulla impedisce alla persona danneggiata dal reato di agire in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.
La sospensione condizionale della pena è un istituto di carattere generale, il quale prevede appunto la sospensione dell’esecuzione della condanna per un dato periodo di tempo, entro cui se il soggetto non commette alcun reato, lo stesso si estingue.
La concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale effettuando un giudizio prognostico, dovrà concedere il beneficio soltanto se presume che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati. Anche la sospensione condizionale può essere revocata; la revoca è obbligatoria quando il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui viene inflitta una pena detentiva; se non adempie nel termine stabilito dal giudice gli obblighi che gli sono stati imposti; se riporta una nuova condanna per un reato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la sospensione condizionale della pena.
art. 6 comma 1 L. 184/83: l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
art. 6 comma 4 L. 184/83: il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
COSA È
Il tutore volontario è un privato maggiorenne disponibile ad esercitare la rappresentanza legale di un minore straniero non comunitario, privo di adulti di riferimento sul territorio italiano.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Tutti gli interessati.
La persona verrà formata ed abilitata con un corso sugli argomenti di interesse - normativa sull'immigrazione, associazioni internazionali di tutela dei diritti dei minori, etc. - a seguito del quale verrà iscritto in un apposito elenco gestito dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente per il minore. I suoi compiti saranno: assicurare che al minore siano garantiti i diritti senza discriminazioni; promuoverne il benessere psicofisico; seguirne i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrarne l’eventuale patrimonio.
DOVE SI RICHIEDE
Garante dei diritti dei minori della Provinicia Autonoma di Trento
QUANTO COSTA
È totalmente gratuito e non sono previsti rimborsi spese.
FONTI LEGISLATIVE
Art. 11 - L. 47/2017 - Elenco dei tutori volontari
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
COSA È
È la richiesta finalizzata ottenere un permesso di soggiorno per i genitori di minori stranieri che hanno necessità di assistenza psicofisica.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
I genitori, il Pubblico Ministero minorile.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile
QUANTO COSTA
Esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da € 27,00.= per diritti di cancelleria da versare solamente in forma telematica.
FONTI LEGISLATIVE
Art.31 Decreto Legislativo 2861998 Testo unico sull’immigrazione – Disposizioni a favore dei minori
Istanza ex art 35, 36 Legge 184/83 per rendere efficace in Italia il provvedimento di adozione internazionale
In allegato il modulo per l' istanza ex art 35 e 36 Legge adozione (come modificata dalla legge 31.12.1998 n. 476) per rendere efficace in Italia il provvedimento di adozione internazionale.
Al ritorno con il bambino dal paese straniero portare in cancelleria adozione la seguente documentazione unitamente alla presente domanda:
Si precisa che i documenti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati.